(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 64 dell'8 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'art. 2 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 1. L'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 e' sostituito dal seguente: "Articolo 2. - 1. L'intesa con i Comuni, interessati alla costituzione delle Societa' di cui all'articolo precedente, dovra' essere ricercata, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, sulla base dei seguenti indirizzi in modo che: a) la partecipazione azionaria pubblica sia tendenzialmente determinata in misura non inferiore nel suo complesso al settanta per cento del capitale sociale di ciascuna societa'; b) la partecipazione azionaria della Regione Veneto sia determinata in ciascuna societa' in modo tale da garantire le quote di partecipazione degli Enti locali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni statali; c) la partecipazione della Regione possa essere effettuata anche a mezzo di societa' controllate dalla Regione; d) la partecipazione dei comuni di Venezia e Chioggia alle rispettive societa' sia determinata in modo tale da renderla prevalente rispetto a quella degli altri enti locali; e) la circolazione delle azioni di partecipazione pubblica sia consentita a condizione che sia rispettata la prevalenza indicata dalle lettere a) e d) del presente articolo; f) il Consiglio di amministrazione delle societa' che gestiscono le aziende sia composto da non piu' di sette membri; g) la nomina di almeno un membro del Consiglio di amministrazione di ciascuna societa' sia demandata alla Regione; h) il Presidente di ciascuna societa' sia eletto dal Consiglio di amministrazione; i) la designazione dei rappresentanti degli enti locali, in seno al Consiglio di amministrazione di ciascuna societa', sia effettuata dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti".