(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 64
                         dell'8 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
             Modifica dell'art. 2 della legge regionale
                       5 settembre 1974, n. 47
 
  1.  L'articolo  2  della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 e'
sostituito dal seguente:
  "Articolo  2.  -  1.  L'intesa  con  i  Comuni,  interessati   alla
costituzione  delle  Societa'  di cui all'articolo precedente, dovra'
essere  ricercata,  nel  rispetto  delle  condizioni  e  dei   limiti
stabiliti   dall'articolo   12   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20  settembre  1973,  n.  791,  sulla  base  dei  seguenti
indirizzi in modo che:
   a)   la  partecipazione  azionaria  pubblica  sia  tendenzialmente
determinata in misura non inferiore nel suo complesso al settanta per
cento del capitale sociale di ciascuna societa';
   b)   la   partecipazione   azionaria   della  Regione  Veneto  sia
determinata in ciascuna societa' in modo tale da garantire  le  quote
di  partecipazione  degli  Enti  locali  nella  misura prevista dalle
vigenti disposizioni statali;
   c) la partecipazione della Regione possa essere effettuata anche a
mezzo di societa' controllate dalla Regione;
   d) la  partecipazione  dei  comuni  di  Venezia  e  Chioggia  alle
rispettive   societa'  sia  determinata  in  modo  tale  da  renderla
prevalente rispetto a quella degli altri enti locali;
   e) la circolazione delle azioni  di  partecipazione  pubblica  sia
consentita  a  condizione  che  sia rispettata la prevalenza indicata
dalle lettere a) e d) del presente articolo;
   f) il Consiglio di amministrazione delle societa'  che  gestiscono
le aziende sia composto da non piu' di sette membri;
   g)  la nomina di almeno un membro del Consiglio di amministrazione
di ciascuna societa' sia demandata alla Regione;
   h) il Presidente di ciascuna societa' sia eletto dal Consiglio  di
amministrazione;
   i)  la  designazione dei rappresentanti degli enti locali, in seno
al Consiglio di amministrazione di ciascuna societa', sia  effettuata
dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti".